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A chi è destinato il servizio

A tutti coloro che intendono allevare i seguenti animali: bovini-bufalini, caprini-ovini, suini, equini, camelidi, cervidi e renne, avicoli, lagomorfi, api, pesci, chiocciole, insetti.

Per allevamento ordinario si intende l’attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento. In apicoltura, l'allevamento corrisponde all'apiario, ossia l'insieme unitario di alveari di un operatore collocati in uno stesso luogo fisico.
Per allevamento familiare si intende l’attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione, autorizzati dall'Autorità competente. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti. Nel dettaglio:

  • bovini della sola specie Bos taurus, con un massimo di 3 capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione;
  • equini, escluse le zebre, con un massimo di 3 capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione;
  • ovini e caprini, con un massimo di 9 capi, complessivi tra ovini e caprini, se l’operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie;
  • suini, con un massimo di 4 capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri;
  • pollame (avicoli), con un massimo di 50 capi, ad esclusione dei ratiti, per i quali è previsto un massimo di 4 capi;
  • conigli (lagomorfi), con un numero massimo di 20 fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni;
  • api, con un numero massimo di 10 alveari. L’orientamento produttivo “familiare” riguarda l’intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari.

Come procedere

L’operatore, prima di iniziare un’attività, richiede la registrazione tramite il Suap del Comune dove dovrà insistere lo stabilimento. 

Afferiscono ai Suap anche gli allevamenti familiari ad eccezione degli allevamenti familiari di avicoli, lagomorfi (conigli) e api i cui operatori devono rivolgersi alla Asl territorialmente competente.

Gli apiari possono anche essere registrati direttamente dall’operatore o da un suo delegato, una volta che questi sia stato accreditato all’accesso alla banca dati nazionale (Sistema Vetinfo) e comunque per apiari posti su territori di diversi Comuni, il Suap di riferimento è quello di residenza dell’apicoltore.

Ogni stabilimento registrato è identificato dal codice aziendale, un codice alfanumerico riportante la sigla It, il codice Istat del comune, la sigla della provincia e il numero progressivo, attribuito in base al territorio comunale in cui ha sede lo stabilimento stesso. Per la registrazione delle attività nell’ambito di un medesimo stabilimento, a parità di localizzazione geografica, il codice aziendale è unico.

La Asl, prima della registrazione, verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione con la tipologia di attività che l’operatore intende effettuare. Esegue un sopralluogo nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora lo ritenga necessario.

Cosa occorre (documenti e moduli)

Ogni operatore dovrà presentare

Per gli allevamenti ordinari:

Per gli allevamenti familiari:

Tempi medi della procedura

Trenta giorni dalla data di dalla acquisizione della documentazione presso la Asl, salvo interruzione dei termini per richiesta integrazioni.

Normativa di riferimento

  • Regolamento (Ue) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo
    alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.
  • Regolamento delegato (Ue) n. 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (Ue) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova.
  • D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/429.
  • D.Lgs. 7 marzo 2023 Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
  • D.G.R. n. 558 del 31/05/2024 Sistema I&R – Procedura di registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali e della modulistica gestionale, ai sensi del D.lgs. 134/22 e del Dm 07.03.2023.
  • Istruzioni operative per le schede gestionali per la registrazione degli allevamenti e degli operatori

Informazioni utili: sedi e contatti

Front Office Presidio Ventimiglia

Bordighera - via Aurelia 122 (presso Ospedale)
due martedì al mese dalle 8.30 alle 12.30, a settimane alterne, solo previo appuntamento
Tel. 0184 534 912 Fax 0184 534 979
Per appuntamenti contattare la Segreteria al numero 0184 536 994 / 0184 536 879 oppure via mail- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Front Office Presidio di Sanremo

Sanremo - via Martiri della Libertà 21 (Mercato Annonario)
due mercoledì al mese dalle 8.30 alle 12.30, a settimane alterne, solo previo appuntamento
Tel. 0184 536 211 Fax 0184 536 213
Per appuntamenti contattare la Segreteria al numero 0184 536 994 / 0184 536 879 oppure via mail - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Front Office Presidio di Imperia

Imperia - via Nizza 4 (Palazzo ex Igiene)
martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 solo previo appuntamento
Tel. 0183 537 648 Fax 0183 537 644
Per appuntamenti contattare la Segreteria al numero 0184 536 994 / 0184 536 879 oppure via mail - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ultima modifica: 16 Luglio 2024

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