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A chi è destinato il servizio

  1. Agli allevatori di animali della specie suina che intendono macellare presso il proprio allevamento.
  2. Agli allevatori e ai privati cittadini che intendono macellare per autoconsumo dei capi di suini (del proprio allevamento o acquistati in un allevamento da ingrasso o da riproduzione) presso un impianto di macellazione riconosciuto.

La macellazione per autoconsumo di suini è consentita esclusivamente presso le aziende zootecniche registrate in Banca Dati Nazionale.

È vietata la macellazione per autoconsumo presso l’allevamento del richiedente che non sia produttore primario registrato.

Quanti animali si possono macellare

È consentita la macellazione per autoconsumo di un massimo di:

  • n° 3 (tre) capi suini per anno per nucleo familiare (oppure per azienda di allevamento o di detenzione).

Le carni e i prodotti derivati sono destinati esclusivamente al consumo nell’ambito familiare ed è vietata la commercializzazione e la cessione anche a titolo gratuito.

È fatto divieto di consumare qualsiasi parte dell’animale, con esclusione del sangue e del fegato, prima dell’esito favorevole dell’analisi per la ricerca della Trichinella.
Tuttavia, nel frattempo, le carni possono essere lavorate.

Quando si può effettuare la macellazione

Nel corso dell’anno solare, preferibilmente nel periodo stagionale da inizio novembre a fine marzo.

Come procedere

L'allevatore che intende macellare i propri suini per autoconsumo presso l'allevamento deve comunicare la data di macellazione alla SC Igiene Alimenti di Origine Animale (IAOA) con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, inviando la documentazione prevista al successivo punto 5) tramite una delle seguenti modalità: 

  • consegnati a mano all'ufficio protocollo generale - primo piano della sede di via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo, il Mattino: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il Pomeriggio: giovedì dalle 14 alle 15;
  • inoltrati a mezzo postale o a mezzo raccomandata A.R. al Dipartimento di Prevenzione SC IAOA dell'A.S.L. N.1 Sistema Sanitario Regione Liguria, Via Aurelia n. 97 - Bussana di Sanremo;
  • inoltrati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
  • inoltrati a mezzo posta elettronica all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Successivamente, si concorderà per via telefonica con il personale veterinario della SC Igiene Alimenti di Origine Animale la data e l'orario di macellazione per consentire la visita sanitaria.

Cosa occorre (documenti e moduli)

  • Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
  • Allegato 2 - SUINI: “Comunicazione di macellazione per autoconsumo di SUINI”
  • Attestazione di pagamento intestato a: USL 1 Imperiese, Diritti Veterinari con i seguenti importi:
    • € 15,00 per il primo capo macellato, € 5,00 per ogni capo successivo al primo durante la stessa seduta di macellazione, tramite c.c.p. n.: 11674181, oppure bonifico bancario su IBAN n. IT64I0760110500000011674181, causale: 130;
    • € 5,00 per ogni capo macellato per l’esecuzione dell’esame trichinoscopico da effettuare presso il laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, tramite c.c.p. n. 96131552, oppure bonifico bancario su IBAN n. IT76F0760110500000096131552, causale: Esame trichinoscopico.

Tempi medi della procedura

La S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale entro 3 giorni lavorativi verifica la correttezza/completezza della documentazione e dei requisiti previsti, contatta l'allevatore per prendere accordi per l'esecuzione della visita ispettiva.

Sedi e orari

La struttura ha sede in Bussana di Sanremo, via Aurelia 97, 1° piano Palazzina Verga.

Per poter accedere alle prestazioni e per informazioni e appuntamenti è possibile telefonare alla segreteria S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale:

  • dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15 (festivi esclusi):
    • Tel: 0184 536 066/866
    • PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
    • Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Istruzioni operative

La macellazione deve essere effettuata esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenza e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 10 del Reg. CE/1099/2009 (relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento) e nello specifico:

  • durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili;
  • gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento effettuato mediante pistola a proiettile captivo o altro metodo idoneo. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale.

Sono vietati i seguenti metodi di immobilizzazione:
a) sospendere o sollevare gli animali coscienti;
b) stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell’animale;
c) recidere il midollo spinale, per esempio per mezzo di un pugnale o di una daga;
d) utilizzare scariche elettriche per immobilizzare l’animale che non stordiscano o lo uccidano in circostanze controllate, in particolare corrente elettrica che non sia applicata intorno al cervello.

È vietato:
a) percuotere o dare calci agli animali;
b) comprimere qualsiasi parte particolarmente sensibile del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze evitabili;
c) sollevare o trascinare gli animali per la testa, le orecchie, le zampe, la coda o manipolare gli animali in una maniera che causi loro dolori o sofferenze;
d) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;
e) torcere, schiacciare o spezzare le code o afferrare gli occhi degli animali.

  • Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto.
  • La persona che si occupa dello stordimento, dell’agganciamento, della sospensione e del dissanguamento degli animali, deve eseguire tutte le operazioni consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.
  • Lo stordimento deve essere seguito il più rapidamente possibile dalla recisione sistematica di entrambe le carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono, che deve avvenire in modo rapido e completo, possibilmente sull’animale sospeso.
  • L’ulteriore preparazione, manipolazione o scuoiatura è eseguita soltanto dopo aver verificato l’assenza di segni di vita nell’animale.

È buona regola garantire il rispetto delle pratiche igieniche di lavorazione delle carni e delle temperature di conservazione (conservare le carni e i visceri in frigorifero).

L’avvenuta macellazione va registrata entro 7 giorni in Banca Dati Nazionale da parte dell’allevatore o suo delegato, passando dalla sezione: “Registro di stalla - morte/macellazione in azienda – inserimento".

Qualora l’allevatore/detentore necessiti di approfondimenti circa le competenze richieste per eseguire la macellazione degli animali, può utilizzare il materiale informativo predisposto dal Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), IZSLER e disponibile sul sito https://archive.izsler.it (in allegato a fondo pagina).

Il personale veterinario della SC Igiene Alimenti di Origine Animale attua il controllo ispettivo dei capi suini macellati presso l’allevamento del richiedente, a condizione che non si riscontrino vincoli o impedimenti di polizia veterinaria legati a malattie infettive e diffusive degli animali.

Carni e visceri vengono sottoposte ad esame ispettivo post mortem e ad esame trichinoscopico secondo la norma vigente eventualmente integrato da altre analisi ove ritenuto opportuno.

Normativa di riferimento

  • REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/627 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625.
  • REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 del 29/04/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
  • REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.
  • D.lgs. n 136 del 05/08/2022 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
  • D.lgs. n. 27 del 02/02/2021, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, art. 16 Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato.
  • D.lgs. n. 32 del 02/02/2021 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.
  • D.lgs. n. 134 del 05/08/2022 Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
  • DGR n. 1446 del 25/11/2011 “Controlli igienico-sanitari relativi alla macellazione di suini a domicilio per uso privato”.

Ultima modifica: 01 Luglio 2024

Attività e informazioni correlate
Documenti
  • Domanda di autorizzazione per la macellazione a domicilio per uso privato di: suini / ovicaprini
  • Allegato 2 - SUINI: comunicazione di macellazione per autoconsumo di SUINI
  • Materiale informativo - CreMBA - Macellazioni Suini
  • Dèpliant informativo