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Il Decreto Legislativo 32/2021 (D.Lgs 32/21) stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del Regolamento (UE) 2017/625. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico. Il decreto determina inoltre la tariffa in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta dei controlli sanitari ufficiali.

Lo stesso Decreto determina le tariffe anche in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo (Suini - Ovicaprini) o per macellazioni d’urgenza.

Per le aziende che operano nei settori ricadenti nella filiera agroalimentare il D.Lgs 32/2021 prevede diverse modalità di pagamento delle tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali:

  • obbligatori in base all’attività svolta
    • a) tariffe forfettarie annuali: nel caso di aziende del settore alimentare che esercitano attività prevalentemente all'ingrosso di produzione, deposito e/o commercializzazione, rientranti nell’elenco di cui all’allegato 2, sezione 6 tabella A (D. Lgs. 32/2021 ALLEGATO 2 - Sezione 6 Tabella A). Le tariffe sono calcolate in base alla fascia di rischio dello stabilimento (*) la cui attribuzione viene stabilita dal Servizio competente dell’ASL;
    • b) a seguito di un Controllo Ufficiale o di Altra Attività Ufficiale: gli stabilimenti, la cui attività rientra nelle Sezioni da 1 a 5 dell’Allegato 2 del D.Lgs 32/2021 (macelli, sezionamenti, centri di lavorazione della selvaggina, impianti di trattamento latte e impianti riconosciuti di prima immissione in commercio di prodotti della pesca), sono tenuti al pagamento degli oneri come indicato all'art. 6 e nelle Sezioni da 1 a 5 dell'Allegato 2 del decreto (D. Lgs. 32/2021 ALLEGATO 2 - Sezione 6 Tabella A). In questo caso sarà cura del Servizio Veterinario dell’ASL comunicare i pagamenti dovuti e le modalità.
  • su richiesta degli interessati, su conferma di non conformità riscontrate sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità (Vai alla sezione dedicata).

Come procedere in caso di tariffe forfettarie annuali

a) Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli operatori del settore alimentare che hanno iniziato una o più l’attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, del D.Lgs 32/2021, in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono tenuti a trasmettere all’ASL l’autodichiarazione di cui all’Allegato 4, modulo 6 del D.Lgs 32/2021 (D. Lgs. 32/2021 ALLEGATO 4 - Modulo 6 (articolo 13, comma 3) Autodichiarazione per tariffe forfettarie ), compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente.

L’autodichiarazione va inviata anche nel caso in cui si ritenga di NON essere soggetti al pagamento della tariffa, dichiarando sul modulo il motivo di esclusione.

Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa all’ASL non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Ai sensi dell'art. 13, c. 3, D.Lgs 32/2021, NON sono assoggettati all’obbligo di invio dell’autodichiarazione

  1. gli impianti delle Sezioni da 1 a 5 dell’Allegato 2 quali Macelli, Laboratori di sezionamento, Centri di standardizzazione e/o di trattamento termico del latte, Impianti dei prodotti della pesca freschi (FFPP), Impianti collettivi per le aste (AH), Mercato ittico all’ingrosso (WM);
  2. le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
  3. i depositi conto terzi di alimenti;
  4. i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande;
  5. i cash and carry.

Il modulo compilato, corredato dal documento di identità del dichiarante, va inviato al Dipartimento di Prevenzione, tramite Posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

b) Entro il 31 marzo di ogni anno l’ASL invierà alle aziende formale richiesta di pagamento della tariffa annuale prevista, corrispondente alla fascia di rischio attribuita allo/agli stabilimento/i; per l’espletamento del pagamento saranno concessi 60 giorni (art. 13 c. 3 D.Lgs 32/2021).

Il pagamento può essere effettuato tramite:

  • Bonifico su Conto Postale intestato all’USL1 - Causale Provv. Ex D.Lgs. 194/2008 - anno ______
    Codice IBAN  IT 76 F 0760110500000096131552
    oppure
  • c/c postale n. 96131552 intestato a USL 1 - Causale Provv. Ex D.Lgs. 194/2008 - anno ______

In caso di omessa trasmissione della autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell’articolo 13 comma 3, l’ASL applicherà comunque la tariffa prevista in base alla fascia di rischio attribuita allo stabilimento e ai dati in suo possesso.

Nel caso in cui l’operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, non adempia, l’ASL applicherà la maggiorazione del 30 per cento all’importo, oltre agli interessi legali, ed emette nuova richiesta di pagamento. In caso di ulteriore inadempienza, l’ASL applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva, fino alla sospensione dei controlli ufficiali su richiesta.

(*) per l’attribuzione della fascia di rischio degli stabilimenti di produzione alimentare questa ASL utilizza la scheda di valutazione presente nell’allegato 2 del documento CSR 212 del 10 novembre 2016 Intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “ Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”

Normativa di riferimento

D.Lgs 32/2021 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Regolamento (UE) 2017/625 - relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

CSR 212 del 10 novembre 2016 Intesa ai sensi dell’art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”.

Sedi e orari

La struttura ha sede in Bussana di Sanremo, via Aurelia 97, 1° piano Palazzina Verga.

Per poter accedere alle prestazioni e per informazioni e appuntamenti è possibile telefonare alla segreteria S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale:

  • dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 (festivi esclusi):
    • Tel: 0184 536 066/866
    • PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
    • Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ultima modifica: 01 Luglio 2024

Documenti
  • Decreto Legislativo n.32 del 2 febbraio 2021
  • D. Lgs. 32/2021 ALLEGATO 4 - Modulo 6 (articolo 13, comma 3) Autodichiarazione per tariffe forfettarie
  • D. Lgs. 32/2021 ALLEGATO 2 - Sezione 6 Tabella A